venerdì 18 febbraio 2011

La libertà religiosa: Dignitatis Humanae - III

Torna l'appuntamento settimanale con la Dignitatis Humanae: un documento sulla libertà religiosa, redatto da Paolo VI. Oggi il riferimento è alla libertà religiosa in relazione ai gruppi religiosi e alle famiglie. Innanzitutto sembra giusto e anche ovvio che il riconoscimento della libertà religiosa in capo ad un individuo singolo si estenda anche ai gruppi religiosi dove si estrinseca la personalità dell'individuo. Impedire il riconoscimento di questa libertà si tradurrebbe in uno svuotamento del significato stesso della libertà religiosa perchè ne frusterebbe la ratio. 
La libertà religiosa si estrinseca anche su un altro piano che è quello familiare. Secondo Paolo VI i genitori debbono avere la possibilità di poter educare i figli secondo la propria persuasione religiosa il che significa che lo Stato deve evitare di ingerirsi in questa sfera educativa, magari imponendo un modello unico di educazione o rendendo più difficile la frequentazioni di modelli di educazione alternativi. Anche quest'aspetto è fondamentale e trova direttamente il suo fondamento sempre nella ratio della libertà religiosa poiché ciò comporta la possibilità di seguire il proprio credo anche in ambito familiare ed educativo. Ma vediamo nel dettaglio, le parole di Paolo VI:


I.

ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA

La libertà dei gruppi religiosi
4. La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale tanto degli esseri umani, quanto della stessa religione.

A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel prestare alla suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione.

Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di beni adeguati.

I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.

Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la virtù singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel carattere sociale della natura umana e della stessa religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri umani, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative e sociali.

La libertà religiosa della famiglia

5. Ad ogni famiglia--società che gode di un diritto proprio e primordiale--compete il diritto di ordinare liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la direzione dei genitori. A questi spetta il diritto di determinare l'educazione religiosa da impartire ai propri figli secondo la propria persuasione religiosa. Quindi deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai genitori il diritto di scegliere, con vera libertà, le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una tale libertà di scelta non debbono essere gravati, né direttamente né indirettamente, da oneri ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono violati se i figli sono costretti a frequentare lezioni scolastiche che non corrispondono alla persuasione religiosa dei genitori, o se viene imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia esclusa ogni formazione religiosa.


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