martedì 15 febbraio 2011

La questione operaia - Rerum Novarum - IX parte

Torniamo ad immedesimarci nella questione operaia, attraverso la lettura dell'Enciclica Rerum Rovarum, di Papa Leone XIII. Oggi vediamo delineati i casi particolari in cui è auspicabile un intervento da parte dello Stato ed, in particolare, ne vediamo i primi due: la difesa della proprietà privata e la difesa del lavoro. Riguardo la proprietà privata ne abbiamo già parlato all'inizio di questo percorso quando si confutò la tesi socialista dell'abolizione della proprietà privata. Sulla difesa del lavoro, Leone XIII si sofferma sia sullo sciopero e sia sulle condizioni di lavoro. Sono importanti queste direttive perchè Leone XIII ha compreso gli effetti nocivi dello sciopero: quest'ultimo è un'arma costituzionalmente garantita di cui non può esser messa in discussione la legittimità: ma questo deve spingere chi di dovere ad intervenire per rimuovere le cause che sono alla base dello sciopero, tentando la via del compromesso. Dunque, lo sciopero è giusto, ma è altrettanto giusto che lo Stato o il privato, intervengano per porre fine al tumulto attraverso un tavolo in cui si cercano delle soluzioni condivise. 
Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, le parole di Leone XIII sono dirette a tutelare gli operai da condizioni di lavoro pesanti e lesive della dignità umana e della naturale sopportazione fisica: è auspicabile che le istituzioni tengano a mente queste considerazioni in un momento storico in cui sembra riproporsi il modello del lavoro senza sosta per salvaguardare esigenze di produttività...:


PARTE SECONDA IL VERO RIMEDIO:

L'UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI

3 - Casi particolari d'intervento

a) difesa della proprietà privata

30. Ma giova discendere espressamente ad alcuni particolari di maggiore importanza. Principalissimo è questo: i governi devono per mezzo di sagge leggi assicurare la proprietà privata. Oggi specialmente, in tanto ardore di sfrenate cupidigie, bisogna che le popolazioni siano tenute a freno; perché, se la giustizia consente a loro di adoperarsi a migliorare le loro sorti, né la giustizia né il pubblico bene consentono che si rechi danno ad altri nella roba, e sotto colore di non so quale eguaglianza si invada l'altrui. Certo, la massima parte degli operai vorrebbe migliorare la propria condizione onestamente, senza far torto ad alcuni; tuttavia non sono pochi coloro i quali, imbevuti di massime false e smaniosi di novità, cercano ad ogni costo di eccitare tumulti e sospingere gli altri alla violenza. Intervenga dunque l'autorità dello Stato e, posto freno ai sobillatori, preservi i buoni operai dal pericolo della seduzione e i legittimi padroni da quello dello spogliamento.

b) difesa del lavoro

1) contro lo sciopero


31. Il troppo lungo e gravoso lavoro e la mercede giudicata scarsa porgono non di rado agli operai motivo di sciopero. A questo disordine grave e frequente occorre che ripari lo Stato, perché tali scioperi non recano danno solamente ai padroni e agli operai medesimi, ma al commercio e ai comuni interessi e, per le violenze e i tumulti a cui d'ordinario danno occasione, mettono spesso a rischio la pubblica tranquillità. Il rimedio, poi, in questa parte, più efficace e salutare, si é prevenire il male con l'autorità delle leggi e impedire lo scoppio, rimovendo a tempo le cause da cui si prevede che possa nascere il conflitto tra operai e padroni.

2) condizioni di lavoro

32. Molte cose parimenti lo Stato deve proteggere nell'operaio, e prima di tutto i beni dell'anima. La vita di quaggiù, benché buona e desiderabile, non è il fine per cui noi siamo stati creati, ma via e mezzo a perfezionare la vita dello spirito con la cognizione del vero e con la pratica del bene. Lo spirito è quello che porta scolpita in sé l'immagine e la somiglianza divina, ed in cui risiede quella superiorità in virtù della quale fu imposto all'uomo di signoreggiare le creature inferiori, e di far servire all'utilità sua le terre tutte ed i mari. Riempite la terra e rendetela a voi soggetta: signoreggiate i pesci del mare e gli uccelli dell'aria e tutti gli animali che si muovono sopra la terra (28). In questo tutti gli uomini sono uguali, né esistono differenze tra ricchi e poveri, padroni e servi, monarchi e sudditi, perché lo stesso è il Signore di tutti (29). A nessuno è lecito violare impunemente la dignità dell'uomo, di cui Dio stesso dispone con grande riverenza, né attraversargli la via a quel perfezionamento che è ordinato all'acquisto della vita eterna. Che anzi, neanche di sua libera elezione potrebbe l'uomo rinunziare ad esser trattato secondo la sua natura, ed accettare la schiavitù dello spirito, perché non si tratta di diritti dei quali sia libero l'esercizio, bensì di doveri verso Dio assolutamente inviolabili. Di qui segue la necessità del riposo festivo. Sotto questo nome non s'intenda uno stare in ozio più a lungo, e molto meno una totale inazione quale si desidera da molti, fomite di vizi e occasione di spreco, ma un riposo consacrato dalla religione. Unito alla religione, il riposo toglie l'uomo ai lavori e alle faccende della vita ordinaria per richiamarlo al pensiero dei beni celesti e al culto dovuto alla Maestà divina. Questa è principalmente la natura, questo il fine del riposo festivo, che Iddio con legge speciale, prescrisse all'uomo nel Vecchio Testamento, dicendogli: Ricordati di santificare il giorno di sabato (30) e che egli stesso insegnò di fatto, quando nel settimo giorno, creato l'uomo, si riposò dalle opere della creazione: Riposò nel giorno settimo da tutte le opere che aveva fatte (31).

33. Quanto alla tutela dei beni temporali ed esteriori prima di tutto è dovere sottrarre il povero operaio all'inumanità di avidi speculatori, che per guadagno abusano senza alcuna discrezione delle persone come fossero cose. Non è giusto né umano esigere dall'uomo tanto lavoro da farne inebetire la mente per troppa fatica e da fiaccarne il corpo. Come la sua natura, così l'attività dell'uomo è limitata e circoscritta entro confini ben stabiliti, oltre i quali non può andare. L'esercizio e l'uso l'affina, a condizione però che di quando in quando venga sospeso, per dar luogo al riposo. Non deve dunque il lavoro prolungarsi più di quanto lo comportino le forze. Il determinare la quantità del riposo dipende dalla qualità del lavoro, dalle circostanze di tempo e di luogo, dalla stessa complessione e sanità degli operai. Ad esempio, il lavoro dei minatori che estraggono dalla terra pietra, ferro, rame e altre materie nascoste nel sottosuolo, essendo più grave e nocivo alla salute, va compensato con una durata più breve. Si deve avere ancor riguardo alle stagioni, perché non di rado un lavoro, facilmente sopportabile in una stagione, è in un'altra o del tutto insopportabile o tale che sí sopporta con difficoltà. Infine, un lavoro proporzionato all'uomo alto e robusto, non é ragionevole che s'imponga a una donna o a un fanciullo. Anzi, quanto ai fanciulli, si badi a non ammetterli nelle officine prima che l'età ne abbia sufficientemente sviluppate le forze fisiche, intellettuali e morali. Le forze, che nella puerizia sbocciano simili all'erba in fiore, un movimento precoce le sciupa, e allora si rende impossibile la stessa educazione dei fanciulli. Così, certe specie di lavoro non si addicono alle donne, fatte da natura per í lavori domestici, í quali grandemente proteggono l'onestà del sesso debole, e hanno naturale corrispondenza con l'educazione dei figli e il benessere della casa. In generale si tenga questa regola, che la quantità del riposo necessario all'operaio deve essere proporzionata alla quantità delle forze consumate nel lavoro, perché le forze consumate con l'uso debbono venire riparate col riposo. In ogni convenzione stipulata tra padroni e operai vi è sempre la condizione o espressa o sottintesa dell'uno e dell'altro riposo; un patto contrario sarebbe immorale, non essendo lecito a nessuno chiedere o permettere la violazione dei doveri che lo stringono a Dio e a sé stesso.


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